IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
No. 48/17027/1143
Signor Ministro,
Con la nota N° 7878 del 15 dicembre V.E. mi ha comunicato che, visto l'Art. 37 della
Convenzione relativa all' Aviazione Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7
dicembre 1944, ed il cap. 3 dell'Annesso 9 di questa Convenzione, il Governo di S.M.
la Regina dei Paesi Bassi propone di concludere con il Governo Italiano un accordo
per la semplificazione delle condizioni e formalità d'ingresso del personale navigante
delle Compagnie aeree olandesi e italiane che esercitano il traffico tra l'Italia
ed i Paesi Bassi, le Antille Olandesi, il Surinam e la Nuova Guinea Olandese. Tale
accordo è così concepito:
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1°) A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo tutti i membri del
personale di volo di un aereo di proprietà di una Compagnia di navigazione aerea olandese
che esercita linee regolari per via aerea, potranno entrare senza visto in Italia,
per motivi inerenti alla loro attività presentando, in luogo del passaporto, i brevetti
di idoneità e le licenze olandesi loro rilasciati conformemente agli „Standards” ed
alle raccomandazioni 3.9, 3.9.1, 3.10 e 3.10.1 dell'Annesso 9 alla Convenzione relativa
all'Aviazione Civile Internazionale;
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2°) A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo i membri del personale
di volo di un aereo di proprietà di una Società di navigazione aerea italiana, che
esercita linee regolari per via aerea, potranno entrare senza visto nei Paesi Bassi,
nelle Antille Olandesi, nel Surinam e nella Nuova Guinea Olandese, per motivi inerenti
alle loro attività presentando, in luogo del passaporto, i brevetti di idoneità e
le licenze italiane loro rilasciati conformemente agli „Standards” ed alle raccomandazioni
3.9, 3.9.1, 3.10 e 3.10.1 dell'Annesso 9 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile
Internazionale;
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3°) Il presente Accordo non si applica che ai soli membri del personale di volo di un
aereo di proprietà di una Società di navigazione aerea italiana o olandese che eserciti
linee regolari, e sia registrata in uno dei tenitori elencati ai sopracitati paragrafi
1 e 2, facenti regolare scalo commerciale o non commerciale in uno dei territori su
menzionati.
Questo Accordo non dispensa i titolari di un brevetto di idoneità e di licenze, che
desiderino recarsi in uno dei territori di cui sopra per altro motivo che non quello
sopra indicato, di osservare le prescrizioni in vigore per l'entrata in detti Paesi.
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4°) Un membro dell'equipaggio che giunge in Italia, ma di cui è rifiutata l'ammissione,
sarà ricondotto senza indugio dalla Compagnia di navigazione aerea olandese concessionaria
nei Paesi Bassi, dove potrà entrare senza alcuna condizione da parte delle Autorità
olandesi.
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5°) Un membro dell'equipaggio che giunge nei Paesi Bassi, nelle Antille Olandesi, nel
Surinam o nella Nuova Guinea Olandese, ma di cui è rifiutata l'ammissione, sarà ricondotto
senza indugio dalla Compagnia di navigazione aerea italiana concessionaria in Italia,
dove potrà entrare senza alcuna condizione da parte delle Autorità italiane.
Ho l'onore d'informare V.E. che il Governo Italiano aderisce alla proposta del Governo
di S.M. la Regina.
La nota di V.E. e la presente risposta saranno considerate come costituenti un Accordo
intervenuto tra i nostri due Governi in materia, Accordo che entrerà in vigore quindici
giorni dopo la data della presente. Questo Accordo potrà essere denunziato in qualsiasi
momento con un preavviso di sei mesi.
Approfitto dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia alta
considerazione.
(firmato) PELLA.
Roma, lì 21 dicembre 1953.
Sua Eccellenza
il Dott. Hendrick Nicolaas Boon
Inviato Straordinario e
Ministro Plenipotenziario di
S.M. la Regina dei Paesi Bassi,
Roma.