IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Roma, 8 settembre 1965.
Signor Ambasciatore,
ho l'onore di accusare ricevuta della Nota in data 12 marzo 1965, a firma Sua, dell'Ambasciatore
del Regno del Belgio e dell'Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, del seguente
tenore:
„Abbiamo l'onore di portare a conoscenza dell'Eccellenza Vostra che i Governi dei
Paesi del Benelux sono disposti a concludere con il Governo italiano un accordo nei
seguenti termini, che sono sottoposti alla Sua alta considerazione:
„ „I Governi del Regno del Belgio, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei
Paesi Bassi da una parte e il Governo italiano dall'altra, desiderosi di semplificare
per quanto è possibile la circolazione dei marittimi e di adeguarla alla nuova regolamentazione
risultante dal controllo delle persone verso le frontiere esterne del territorio del
Benelux, hanno convenuto quanto segue:
Al termini del presente Accordo si deve intendere: per „i Paesi del Benelux” il Regno
del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, per „territorio
del Benelux” l'insieme dei territori in Europa del Regno del Belgio, del Granducato
del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi.
I marittimi di nazionalità italiana in possesso di un libretto di navigazione italiano
saranno ammessi senza visto nel territorio del Benelux ai fini del loro imbarco, a
condizione che sia indicato nel libretto di navigazione o in qualsiasi altro modo
che essi devono recarsi nel territorio del Benelux per essere arruolati a bordo di
una nave determinata che si trovi in un porto determinato. Se per un motivo qualsiasi
rimbarco divenisse impossibile le spese di rimpatrio saranno pagate dall'armatore
oppure dal Governo italiano.
I marittimi di nazionalità italiana in possesso di un libretto di navigazione italiano
possono transitare sul territorio del Benelux allo scopo di:
-
a) rientrare nel loro Paese di origine, o
-
b) recarsi a bordo di una nave che si trovi in un porto straniero.
I marittimi di nazionalità belga, lussemburghese od olandese, in possesso di un libretto
di navisgazione belga, lussemburghese od olandese in corso di validità saranno ammessi
senza visto in Italia ai fini del loro imbarco, a condizione che siano altresì in
possesso di una dichiarazione della società armatrice interessata attestante che essi
devono recarsi in Italia 'alo scopo di essere arruolati a bordo di una nave determinata,
che si trovi in un porto determinato; tale dichiarazione deve inoltre garantire il
pagamento delle spese di rimpatrio dia parte della società armatrice se per un motivo
qualsiasi l'imbarco divenisse impossibile.
I marittimi di nazionalità belga, lussemburghese od olandese, in possesso di un libretto
di navigazione belga, lussemburghese od olandese, possono transitare sul territorio
italiano senza visto allo scopo di:
-
a) rientrare nel loro Paese di origine, o
-
b) recarsie a bordo di una nave che si trovi in un porto straniero.
L'attraversamento della frontiera italiana e delle frontiere esterne del territorio
del Benelux può compiersi esclusivamente in punti di passaggio autorizzati.
I Governi belga, lussemburghese ed olandese da una parte e il Governo italiano dall'altra,
si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso nei loro Paesi ai detentori di libretti
di navigazione italiani da una parte e belgi, lussemburghesi ed olandesi dall'altra,
che essi considerino indesiderabili.
-
1 I Governi belga, lussemburghese ed olandese si impegnano a riaccogliere in ogni momento
e senza formalità i marittimi belgi, lussemburghesi ed olandesi, che siano entrati
in Italia in virtù delle disposizioni del presente Accordo.
Le disposizioni che precedono non portano alcun pregiudizio alle prescrizioni legali
e amministrative in vigore nei Paesi del Benelux e in Italia, relative all'ingresso,
al soggiorno e ali'allontanamento degli stranieri.
Per ciò che riguarda il Regno dei Paesi Bassi, l'applicazione del presente Accordo
può essere estesa al Surinam e alle Antille Olandesi mediante notifica del Governo
dei Paesi Bassi al Governo italiano.
Il presente Accordo entrerà in vigore il 1 ottobre 1965 e resterà in vigore per un
anno. Se esso non sarà stato denunciato dal Governo italiano o dai Governi dei Paesi
del Benelux un mese prima della fine di tale periodo, l'Accordo sarà prorogato per
una durata illimitata. Il Governo italiano o i Governi dei Paesi del Benelux potranno
denunciarlo, dopo il primo periodo di un anno, con un preavviso di un mese.” ”
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.
Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.
(f.) FANFANI
S. E. Signor Jonkheer H. F. L. K. van Vredenburch
Ambasciatore dei Paesi Bassi
Roma